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RC Auto: liquidazione dei sinistri, accesso alle informazioni

04 maggio 2010 Invia ad un amico
RC Auto: liquidazione dei sinistri, accesso alle informazioni
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Accedere a tutti gli atti in caso di sinistro può essere di grande aiuto per chi rimanga coinvolto in un incidente auto e stia preparando una richiesta di liquidazione. La massima trasparenza in qeusta fase è essenziale, ed il decreto ministeriale entrato in vigore il 22 maggio 2004 va nella direzione auspicata dalle associazioni di difesa dei consumatori.

Avere accesso a tutti gli atti di un'assicurazione auto in seguito ad un incidente stradale può essere determinante per presentare al meglio una domanda di risarcimento ad una compagnia di assicurazioni.

Il decreto, che si configura come il regolamento di attuazione dell’art. 3 della legge n. 57 del 5. marzo 2001, stabilisce che il contraente la polizza RC Auto ed il danneggiato hanno libero accesso agli atti della compagnia di assicurazione relativi al sinistro, rilevanti ai fini della liquidazione del danno in caso di incidente stradale.

L'accesso agli atti di una compagnia può essere richiesto una volta che il danneggiato abbia ricevuto un’offerta di risarcimento, oppure in seguito ad una comunicazione da parte dell'assicurazione che non verrà fatta alcuna offerta.

La richiesta di accesso agli atti può essere fatta dopo 30 giorni in caso di incidente con danni a cose e modulo CID firmato da entrambi i conducenti dei veicoli, dopo 60 giorni se il modulo CID non è stato firmato, dopo 90 giorni sin caso di danni a persone o in ogni caso dopo 120 giorni dalla data del sinistro.

Per ottenere le informazioni dall'assicurazione occorre inviare una richeista scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o telefax (in questo caso con il relativo rapporto di trasmissione), o consegnata a mano della direzione della compagnia di assicurazione o all’ufficio di liquidazione sinistri di questa. La richiesta deve indicare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato.

L'assicurazione deve comunicare i dati richiesti entro 60 giorni, così come l’accettazione dell’accesso agli atti entro 15 giorni, indicando il responsabile d’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro.